
Sapere dell’esistenza di indagini in corso sul proprio conto è possibile
23 Dicembre 2019
Sovraindebitamento: cos’è e come funziona
9 Novembre 2020Covid – 19: da alcuni definito come la più grave emergenza sanitaria dell’età moderna, da altri invece come la più grande crisi che l’Italia si è trovata ad affrontare dal secondo dopoguerra. Per gli italiani, invece Covid – 19 significa solo una cosa: “io resto a casa”.
Restiamo a casa tutto il giorno, tutti i giorni. Restiamo a casa rinunciando alla vita sociale, agli amici ma soprattutto al lavoro.
E cosa ne sarà di noi se non lavoriamo?
Come faremo con le scadenze, le bollette ed il mutuo?
E se nessuno, o quasi, potrà lavorare, cosa ne sarà delle attività economiche del paese?
E la giustizia? I Tribunali chiuderanno?
A tutte queste domande il Governo ha tentato di rispondere con tutta una serie di misure necessarie ed urgenti, volte a contenere la diffusione del virus in prima battuta, ed a regolare la vita economica e sociale di una società complessa come la nostra. Ma la misura cardine è rappresentata certamente dal c.d. Decreto “Cura Italia”.
Firmato in data 17 marzo 2020 dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dal Ministro dell’Economia e delle Finanze Gualtieri, con il Visto del Guardasigilli Ministro Bonafede, il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” è stato inserito in Gazzetta Ufficiale Serie Generale N. 70 del 17 marzo 2020 e introduce tutta una serie di misure a sostegno del paese in questo delicatissimo momento storico.
Analizziamo il provvedimento nel dettaglio.
LA STRUTTURA
Il Decreto si compone di 127 Articoli, così suddivisi:
TITOLO I (Artt. 1 – 18): Misure a sostegno del Sistema Sanitario Nazionale
TITOLO II (Artt. 19 – 48): Misure a sostegno del lavoro
CAPO I (Artt. 19 – 22): Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale
CAPO II (Artt. 23 – 48): Norme speciali in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori
TITOLO III (Artt. 49 – 59): Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario
TITOLO IV (Artt. 60 – 71): Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese
TITOLO V (Artt. 72 – 127): Ulteriori disposizioni
CAPO I: Ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza derivante dalla diffusione
LE MISURE PRINCIPALI
Semplificando, il decreto interviene con provvedimenti su quattro fronti principali e altre misure settoriali:
- finanziamento e altre misure per il potenziamento del Sistema sanitario nazionale, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza;
- sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;
- supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l’utilizzo del fondo centrale di garanzia;
- sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri adempimenti fiscali ed incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio.
Tali provvedimenti si aggiungono a quelli già adottati d’urgenza dal Governo per evitare che la crisi transitoria delle attività economiche indotta dall’epidemia di COVID-19 produca effetti permanenti, come la scomparsa definitiva di imprese nei settori maggiormente colpiti. In particolare, con i precedenti interventi, sono stati sospesi adempimenti tributari e pagamenti di contributi e mutui per gli abitanti della ex “zona rossa”, sono stati aperti gli ammortizzatori sociali a soggetti che in condizioni ordinarie non ne beneficiano, sono state potenziate le modalità di lavoro a distanza ed è stato garantito sostegno al settore del turismo.
Andando nello specifico al contenuto delle misure principali, analizziamo di seguito titolo per titolo le norme di maggiore interesse.
- TITOLO II (Artt. 19 – 48): Misure a sostegno del lavoro
- CAPO I (Artt. 19 – 22): Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale
Costituisce probabilmente la parte del decreto di maggiore interesse per gli italiani, in quanto contiene tutta una serie di misure a sostegno del lavoro e delle imprese, in questo difficile momento in cui la paralisi di ogni attività significa essenzialmente crisi economica.
Di particolare rilievo risulta il dettato di cui all’ART. 19 rubricato “Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario” dispone che, i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020. La domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
I lavoratori destinatari di tali norme articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020. Le aziende che hanno in corso, alla data del 23 febbraio 2020, un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale che sospende o sostituisce il trattamento integrativo salariale straordinario in corso.
Analogo discorso varrà per i datori di lavoro iscritti al Fondo di Integrazione Salariale che hanno in corso un assegno di solidarietà.
Questo cosa comporta?
Tutti i datori di lavoro che abbiano contratto, ridotto o addirittura sospeso l’attività produttiva o di lavoro a causa dell’emergenza Covid-19, potranno chiedere, per i propri lavoratori già assunti alla data del 23 febbraio 2020, quella che comunemente conosciamo come Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO). Si tratta di un istituto il cui scopo è quello di rispondere a crisi di breve durata e di natura transitoria, integrando lo stipendio dei lavoratori che a causa della crisi che ne ha determinato la richiesta, hanno ridotto le ore lavorate in parte o totalmente.
Tale istituto, secondo quanto stabilito dal Cura Italia, va applicato anche ai datori di lavoro che hanno già avviato per i propri lavoratori l’ Integrazione salariale straordinaria (CIGS), che consente la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa – e del correlato obbligo retributivo a carico dell’impresa – in presenza di eventi direttamente imputabili al datore di lavoro, nonché ai datori di lavoro iscritti ai fondi di solidarietà, i quali, forniscono strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa dei lavoratori dipendenti di aziende appartenenti a settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale. In questi ultimi due casi, come detto, la Cassa Integrazione Ordinaria andrà a sostituire le misure già in essere.
È altresì stabilita la misura della Cassa Integrazione in deroga per i datori di lavoro del settore privato, inclusi i datori del settore agricolo, della pesca e del settore terziario, delle Regioni e delle Province autonome. Si tratta di un intervento di integrazione salariale a sostegno di imprese che non possono ricorrere agli strumenti ordinari perché esclusi all’origine da questa tutela o perché hanno già esaurito il periodo di fruizione delle tutele straordinarie.
La CIGD può essere concessa o prorogata ai lavoratori subordinati con la qualifica di operai, impiegati e quadri, compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati, con un’anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno 12 mesi alla data di inizio del periodo di intervento e può essere richiesto dai soggetti giuridici qualificati come imprese (ex articolo 2082 del codice civile), dai piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile (coltivatori diretti del fondo, artigiani, piccoli commercianti) e dalle cooperative sociali.
Le domande di accesso a tali Ammortizzatori sociali potranno essere inoltrate all’ Istituto di Previdenza Sociale – INPS – a partire dall’ 1 aprile 2020.
- CAPO II (Artt. 23 – 48): Norme speciali in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori
Sono contenute nel Capo II, norme speciali in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno dei lavoratori, ivi compresi i congedi e le indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, della Gestione Separata nonché per i lavoratori autonomi, a seguito della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.
È altresì disposta l’estensione della durata dei permessi retribuiti ex Art. 33, L. 2 febbraio 1992, N. 104 (la ormai nota LEGGE 104)
Analoghe misure sono disposte in favore dei lavoratori dipendenti del settore pubblico e per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato.
Sono disposte, infine, tutta una serie di agevolazioni per l’acquisto di servizi di baby-sitting.
Altra serie di norme di particolare importanza, sono contenute negli articoli 27, 28, 29 e 30, denominate “le cinque indennità”, consistente in un bonus di € 600,00 per il mese di marzo.
- Indennità liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi
A tale indennità possono accedere:
✓ i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo iscritti alla Gestione separata dell’INPS;
✓ i collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell’INPS.
Ai fini dell’accesso all’indennità, le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria.
- Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria
A tale indennità possono accedere i lavoratori iscritti alle seguenti gestioni:
✓ Artigiani
✓ Commercianti
✓ Coltivatori diretti, coloni e mezzadri
Ai fini dell’accesso all’indennità le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della Gestione separata INPS.
- Indennità lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali
A tale indennità possono accedere i lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020.
Ai fini dell’accesso all’indennità i predetti lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.
- Indennità lavoratori agricoli
A tale indennità possono accedere gli operai agricoli a tempo determinato e le altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali purché:
– possano fare valere nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente;
– non siano titolari di pensione.
- Indennità lavoratori dello spettacolo
A tale indennità possono accedere i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, che abbiano i seguenti requisiti:
– almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo;
– che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro;
– detti lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.
Tali indennità non sono cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.
I lavoratori, potenziali destinatari delle suddette indennità, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare in via telematica all’INPS la domanda utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per i patronati nel sito internet dell’Inps, www.inps.it.
Le domande saranno rese disponibili dal 1 Aprile 2020. L’INPS ha fatto sapere con una circolare che non ci sarà un click-day, dunque non ci sarà una scadenza e tutti i potranno fare domanda attraverso una procedura di richiesta PIN semplificata.
Gli articoli 32 e 33, prevedono invece la proroga del termine di presentazione delle domande di NASPI, di DIS-COLL e di disoccupazione agricola
In particolare, per gli eventi di cessazione involontaria dei rapporti di lavoro intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, il termine di presentazione delle indennità NASpI e DIS-COLL è prorogato di ulteriori 60 giorni, con il conseguente ampliamento del termine ordinario da 68 giorni a 128 giorni, decorrente dalla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.
Ultima norma di interesse è sicuramente costituita dall’ Art. 44 – Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19)
Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un
Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di una indennità economica pari ad € 600,00 per il mese di marzo.
Anche professionisti e autonomi iscritti alle casse di previdenza private, che in un primo momento non erano stati inclusi nella misura a sostegno del reddito nel Decreto Cura Italia, potranno ricevere un indennizzo di 600 euro per il mese di marzo. Il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, ha firmato il decreto interministeriale che fissa le modalità di attribuzione del fondo per il reddito di ultima istanza. Il bonus andrà chiesto alla propria Cassa di appartenenza (ad es. per gli avvocati le domande saranno introitate a Cassa Forense) e sarà erogato ai professionisti che hanno dichiarato redditi fino a 35mila euro per l’anno 2018 o, tra 35 e 50 mila, ed abbiano subito un calo di attività di almeno il 33% nei primi 3 mesi 2020, paragonato al fatturato del primo trimestre del 2019.
- TITOLO III (Artt. 49 – 59): Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario
Nel presente titolo sono presenti tutta una serie di norme volte a sostenere la liquidità delle imprese le cui attività siano state sospese o addirittura interrotte dalla pandemia. A tal proposito si riconosce espressamente che l’emergenza sanitaria da contagio del Covid-19 costituisce un evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia ai sensi dell’art. 107 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.
Di importanza cruciale è l’art. 56 il quale prevede una moratoria per le micro, piccole e medie imprese (PMI), i professionisti e le ditte individuali, che consente di congelare, fino al 30 settembre 2020, linee di credito in conto corrente, finanziamenti per anticipi su titoli di credito, scadenze di prestiti a breve e rate di prestiti e canoni in scadenza.
Possono ricorrere alla moratoria le imprese in bonis, vale a dire che non deve avere posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. In particolare, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni, anche se hanno già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell’arco dei 24 mesi precedenti.
Per aderire alla sospensione, le imprese dovranno farne richiesta al proprio Istituto di credito, inviando tramite PEC o raccomandata l’apposito modulo.
Il Decreto statuisce inoltre che l’Istituto di credito aderisca in forma automatica alla sospensione, in assenza di nuovi e maggiori oneri per entrambe le parti. Inoltre, la moratoria è neutrale rispetto alla qualificazione da parte degli intermediari finanziari sulla qualità del credito, nel senso che non determina un automatico cambiamento della classificazione per qualità creditizia delle esposizioni oggetto delle operazioni di moratoria, salvo che non sussistano elementi oggettivi nuovi che inducano gli intermediari a rilevare il giudizio sulla qualità creditizia del debitore durante il periodo di moratoria.
- TITOLO III (Artt. 60 – 71): Misure a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese
Per agevolare la liquidità di famiglie e imprese, sono previste tutta una serie di provvedimenti, a partire dalla sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria (Art. 61). Possono usufruire di tale misura le imprese, comprese quelle individuali, nonché i gestori di ricevitorie, lotterie, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili, gestori di servizi di trasporto, attività di guida e assistenza turistica.
È stata prevista, inoltre, la sospensione dei termini per gli adempimenti fiscali e contributivi (Art. 62) nonché la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione (Art. 68) anche per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione.
Ultima norma di interesse, è contenuta nell’art. 63, il quale prevede un premio per i lavoratori dipendenti esclusi da tutte le altre misure a sostegno del reddito, che abbiano reddito per l’anno di imposta 2019 non superiore ad € 40.000, pari ad € 100,00 da rapportarsi ai giorni di lavoro effettuati nel mese di marzo.
Intento di questo breve scritto è quello di agevolare la lettura del Decreto ai non addetti ai lavori.
Molte delle misure qui richiamate non hanno ancora ricevuto una attuazione concreta, pertanto si rimanda ai decreti di attuazione per ulteriori aggiornamenti.
Link utili:
Decreto Cura Italia – Gazzetta ufficiale: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg
Sito ufficiale dell’INPS: https://www.inps.it//nuovoportaleinps/default.aspx
Avv. Rosita Viggiani
Master in Giurista internazionale di impresa



