
COVID – 19: famiglie, lavoratori, datori di lavoro, agricoltori e piccole imprese dopo il Decreto “Cura Italia”
30 Marzo 2020
Il militare e l’adempimento di un dovere.
10 Dicembre 2020Sono tempi difficili per l’economia italiana!
Il lockdown in primavera e le nuove restrizioni alle attività commerciali arrivate con il DPCM 3 novembre 2020, entrato in vigore il 6 novembre, stanno mettendo a dura prova i cittadini, sopraffatti dalla paura per il Covid da un lato, e dallo spauracchio del tracollo finanziario dall’altro.
Tuttavia l’Ordinamento ha già da tempo messo in campo uno strumento non molto conosciuto, ma che sicuramente in questo momento di difficoltà può essere la salvezza per qualcuno.
Parliamo Gestione della Crisi da Sovraindebitamento, introdotta dalla Legge N. 3 del 2012 ( nota come la Legge Salva Suicidi”) che ha come fine ultimo quello di tentare di risolvere le situazioni di perdurante sovra indebitamento, tentando di risolvere lo stato di crisi, contemperando gli interessi del debitore e del creditore.
Ma procediamo per gradi
Cos’è il sovraindebitamento?
Per sovraindebitamento, ovvero una situazione di <<sbilanciamento patrimoniale>>, si intende il <<perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fonte>> tal da comportare
- La rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni (situazione di crisi)
ovvero
- La definitiva incapacità di adempierle in modo regolare ( stato di insolvenza) (art. 6 L. 3/2012)
In altre parole si tratta di una situazione di squilibrio , destinato a durare nel tempo, tra le voci attive e quelle passive del patrimonio di un soggetto, e dunque tra
- Le passività correnti: debiti contratti, scaduti e in scadenza
- Patrimonio prontamente liquidabile ossia monetizzabile in breve tempo.
Lo stato di insolvenza può essere reversibile o irreversibile. Gli strumenti di gestione della crisi da sovra indebitamento, dunque, si pongono come correttivo non solo alle situazioni di indebitamento divenute ormai definitive, ma anche a quelle che ancora non lo sono, con l’evidente compito di evitarne il degenerare.
Quali debitori posso usufruire degli strumenti di gestione della crisi da sovraindebitamento?
- Il consumatore: la persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei alla attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (artt.6 e 2)
- Tutti coloro che intendono porre rimedio <<alle situazioni di sovra indebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali>> diverse dalla stessa procedura di gestione della crisi da sovra indebitamento.
e quindi:
- Gli imprenditori commerciali c.d. sotto soglia, che per le dimensioni della loro impresa non possono essere dichiarati falliti né accedere al concordato preventivo (soggetti non fallibili);
- Gli imprenditori sopra soglia con debiti inferiori a € 30.000,00 in quanto non fallibili;
- Imprenditore individuale con attività cessata da più di un anno, con relativa cancellazione dal Registro delle Imprese, che non può essere dichiarato fallito;
- Tutti gli imprenditori non fallibili ( ad es: imprenditore agricolo non fallibile; start up innovative; socio di società di persone; erede di imprenditore defunto da più di un anno che ha accettato l’eredità con beneficio di inventario; associazioni professionali se lo richiedono tutti i professionisti)
- Lavoratori autonomi, professionisti e artisti;
- Enti privati che svolgono attività commerciale.
L’esistenza di una situazione di sovra indebitamento, però, non è da sola sufficiente a consentire al soggetto di accedere agli strumenti di gestione della crisi.
È necessario, infatti che le cause che hanno generato il sovraindebitamento siano state impreviste ed imprevedibili.
Il debitore è ammesso solo quando è escluso che abbia concorso in maniera colpevole a determinare la crisi ( artt. 9 e 12).
Chi gestisce la crisi da sovraindebitamento?
Centro nevralgico è l’OCC ovvero Organismo di Composizione della Crisi, che assolve in assoluta autonomia, terzietà, imparzialità ed indipendenza, compiti e funzioni di
- Consulente economico-finanziario e legale del debitore;
- Ausiliario del Giudice delegato;
- Garante dei creditori e dei terzi.
Il debitore in stato di sovra indebitamento, può proporre ai creditori un accordo si ristrutturazione con l’ausilio dell’OCC, alla quale si può rivolgere direttamente o mediante il proprio legale di fiducia.
L’OCC assumerà << ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di strutturazione e alla esecuzione dello stesso>>.
All’interno della OCC si individuano due organi:
- Il Referente, che ha poteri di indirizzo e coordinamento dell’intero organismo;
- Il Gestore della crisi, individuato dal Presidente del Tribunale o dal Referente dell’OCC, che
- Valuta i presupposti di proponibilità della domanda;
- Elabora la proposta di accordo o di piano del consumatore da proporre al giudice
N.B. la domanda di ammissione agli strumenti di gestione della crisi, non può essere depositata al Tribunale territorialmente competente in mancanza dell’intervento del Gestore della crisi.
Quali sono gli strumenti di Gestione della crisi da sovraindebitamento?
Gli strumenti principali sono essenzialmente due, ai quali si affiancano altrettanti strumenti eventuali e residuali.
Strumenti principali sono:
- Il Piano del consumatore, a cui può fare accesso unicamente il consumatore per debiti personali, e che è caratterizzato da una procedura semplificata che esula dal giudizio positivo dei creditori;
- L’Accordo, pensato invece per tutti gli altri debitori, che invece prevede il benestare dei creditori.
Strumenti eventuali e residuali:
- Liquidazione del patrimonio del debitore
- Esdebitazione, procedura a cui si può accedere solo dopo aver adempiuto positivamente all’accordo o al piano.
Quali benefici può ottenere il debitore dagli strumenti di gestione della crisi da sovraindebitamento?
Partendo dal presupposto che il contenuto dell’accordo o del piano è essenzialmente libero, benché la legge fissi alcune precise tutele per alcune categorie particolari di crediti o di creditori, ad esempio per i creditori prelatizi, i benefici per il debitore sono molteplici, a partire dalla possibilità di ottenere una significativa diminuzione del debito complessivo.
Il debitore, dunque, può proporre:
- Una dilazione di pagamento
- La rimessione parziale del debito (in alcuni casi fino al 70%)
- La divisione dei creditori in classi;
- Il pagamento parziale dei creditori privilegiati o muniti di pegno o ipoteca)
- L’affidamento del patrimonio ad un Gestore che provveda alla liquidazione ed alla successiva ripartizione del ricavato;
- La datio in solutum dei beni
- La cessione di crediti futuri.
Si noti, infine, che durante l’espletamento dell’intera procedura, sin dalle fasi embrionali di proposizione dell’accordo o del piano, sono sospese tutte le procedure di esecuzione forzata pendenti sul debitore e sui suoi beni.
In definitiva, il piano e l’accordo, unitamente agli altri strumenti di carattere residuale, possono costituire la soluzione reale a e risolutiva ad una grave situazione debitoria.
Una via d’uscita per ricominciare.
Si parla di fresh start, nuovo inizio: riconquistare un ruolo attivo nell’economia, senza il peso dell’indebitamento preesistente.
Avv. Rosita Viggiani




