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30 Marzo 2020Nell’ambito del diritto penale non risulta di certo raro ricevere quesiti di tal specie, soprattutto se si considera che gli atti compiuti durante le indagini preliminari, da parte della Polizia Giudiziaria (PG) e del Pubblico Ministero (PM), sono coperti da segreto “istruttorio” come previsto dagli artt. 114 e 329 c.p.p.
Da qui dunque l’impossibilità da parte dell’indagato di conoscere il suo “status”, a meno che, logicamente, non si dovesse trattare di situazioni diverse che nell’immediato darebbero contezza della sua situazione, quali ad esempio: il fermo, l’arresto in flagranza di reato, il giudizio direttissimo, ecc.
Tralasciando i casi testé indicati a titolo esemplificativo, generalmente il primo atto per mezzo del quale un soggetto capisce di dover contattare un avvocato prende forma per il tramite dell’art. 415-bis c.p.p., ovvero dell’avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari. Dunque solo al termine della fase investigativa.
Ma, prima di tale momento, esiste un’ulteriore possibilità di scoprire di essere o meno al centro dell’attenzione dell’Autorità giudiziaria.
Ed invero, ai sensi dell’art. 335 co. 3 c.p.p., il soggetto interessato, anche per il tramite di un proprio legale rappresentante munito di apposita procura speciale ovvero per posta raccomandata, potrebbe depositare – o inviare – un’apposita istanza in carta semplice (con annessa fotocopia del documento di riconoscimento) presso l’ufficio della Procura della Repubblica competente territorialmente, con la quale chiedere l’esistenza di indagini preliminari nei propri riguardi.
A seguito dell’istanza l’ufficio preposto rilascerà un certificato che, nel caso della sussistenza di indagini in corso, conterrà: le generalità dell’indagato, il numero della notizia di reato (R.G.N.R.), il nome del PM titolare, l’articolo di legge che si presume essere stato violato e la data della commissione dell’illecito.
N.B. L’istanza è esente da imposta di bollo e diritti.
Esistono però alcune circostanze che risulterebbero come ostacoli insormontabili, o quasi, rispetto ai fini prefissati dalla norma in commento. Ed invero, il legislatore pone quale limite invalicabile dell’istanza siffatta la presunta commissione di uno dei gravi reati indicati dall’art. 407 comma 2 lettera a) c.p.p. Detto in altre parole, qualora si procedesse per una di queste fattispecie alcuna informazione si potrebbe ricevere in merito da parte della Procura competente.
Altro limite, non avente carattere assoluto però, viene indicato dal comma 3-bis dello stesso art. 335 c.p.p., secondo il quale <<se sussistono specifiche esigenze attinenti all’attività di indagine, il pubblico ministero nel decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni […]>>, anche se, in tal caso, questa “ostruzione” non potrebbe superare il periodo massimo di tre mesi ed inoltre non sarebbe rinnovabile. Quindi, in quest’ultimo caso, riproponendo l’istanza, potrebbero riceversi le informazioni che normalmente trovano spazio all’interno del certificato ex art. 335 c.p.p.
Dott. Francesco Viggiani




