
Violazione reiterata degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570 c.p.
2 Aprile 2019Il regresso tra condebitori solidali ed il c.d. “danno endofamiliare”.
Parallelamente alle garanzie giuspenalistiche affermate per mezzo dell’art. 570 c.p., occorre, seppur
brevemente, analizzare le ripercussioni che sul piano civilistico prenderebbero forma dal momento in cui uno
dei due genitori non adempia agli obblighi di assistenza familiare nei confronti dell’altro partner e della prole
nata a seguito di tale unione.
Focalizzando l’attenzione su quest’ultima, risulta doveroso premettere che, in merito, risulta essere
oramai consolidata la concezione paritetica dei diritti e dei conseguenti obblighi inerenti la filiazione, sia
essa il frutto dell’unione matrimoniale che derivante da una convivenza more uxorio.
Invero, ai sensi del combinato disposto degli artt. 250 e 254 c.c., “il figlio nato fuori dal matrimonio
può essere riconosciuto, […] dalla madre e dal padre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona
all’epoca del concepimento” (art. 250 comma I c.c.). Ciò può avvenire per mezzo dell’ “[…] atto di nascita,
oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale
dello stato civile o in atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo” (art. 254 c.c.).
Il riconoscimento segna un passaggio che, giuridicamente parlando, è di estrema importanza, in quanto
fa sì che sin da quel momento incombano su di entrambi una serie di obblighi posti a garanzia per lo
sviluppo psicofisico della prole, indipendentemente dal fatto che quest’ultima sia nata o meno all’interno del
rapporto matrimoniale 1 .
Tale evoluzione ermeneutica è figlia di una tanto ricercata “rivoluzione” concettuale posta in essere dal
legislatore italiano solo per il tramite della l. 219/2012 prima e del d.lgs. 154/2013 poi. Da quel momento in
poi, invero, viene meno la diversa classificazione pre-riforma tra figli c.d. “naturali” e figli c.d. “legittimi”
grazie soprattutto all’articolo 1 commi VII ed VIII della legge 219, in quanto, il primo modifica l’articolo
315 c.c., che in questo modo oggi dichiara in maniera lapalissiana che “tutti i figli hanno lo stesso stato
giuridico”, mentre il secondo inserisce all’interno del codice civile l’articolo 315-bis c.c., che garantisce al
figlio – generalmente inteso s’intende – il “[…] diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito
moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni e delle sue aspirazioni.” (co
I), oltre che il “[…] diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.” (co.II).
Dalla littera legis, dunque, si deduce che il figlio – indipendentemente dall’essere concepito all’interno
o meno del vincolo matrimoniale che lega due persone – sia titolare di un vero e proprio diritto soggettivo
riconosciuto dall’ordinamento italiano, consistente per l’appunto nell’essere mantenuto, educato istruito ed
assistito in ogni aspetto della sua vita dai genitori.
Da ciò derivano, altresì, tutta una serie di obblighi aventi carattere precettivo dato il riconoscimento degli
stessi a livello costituzionale (art. 30 Cost.), oltre che legislativo (art. 316-bis c.c.). Nello specifico,
quest’ultima norma impone ad entrambi i genitori di “[…]adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in
proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo […]”,
segnando quindi una proporzionalità, un equilibrio che prende piede all’interno del generico obbligo di
mantenimento.
Quali dunque le conseguenze giuridiche derivanti dall’inadempimento di uno solo dei due genitori
rispetto agli obblighi predetti?
La risposta a tale quesito si articola su due piani giuridici ben distinti tra loro, accomunati però da un solo
scopo: la tutela dei soggetti lesi.
- Il primo riguarda l’aspetto prettamente economico della questione e si sostanzia nella richiesta di
reintegrazione di tutte le somme versate da parte di un genitore nei confronti di quello inadempiente.
Giuridicamente parlando, detta richiesta, non può far altro che rientrare nel c.d. “ regresso tra condebitori
solidali”, disciplinato dall’art. 1299 c.c. e confermato, in forma specifica (e pro futuro), all’interno dell’art.
316-bis c.c., nella parte in cui si afferma che “ […] in caso di inadempimento il presidente del tribunale, su
istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l’inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto
che una quota dei redditi dell’obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all’altro
genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione della prole […]”.
Per ripetere invece quanto già versato da parte di un solo genitore (quindi ex tunc), secondo quanto
stabilito da alcune pronunce della Suprema Corte di Cassazione, “il coniuge che abbia adempiuto l’obbligo
di mantenimento dei figli anche per la quota incidente sull’altro coniuge, è legittimato ad agire contro
quest’ultimo per conseguire il rimborso di detta quota per tutto il periodo decorrente dalla nascita del figlio
– e non soltanto per quello successivo alla domanda […] – perché l’obbligo di mantenimento sorge
automaticamente per il fatto della filiazione […]” 2 . La stessa Corte specificò altresì che “l’obbligo di
mantenimento del figlio riconosciuto da entrambi i genitori […], collegandosi allo status genitoriale, sorge
con decorrenza dalla nascita del figlio, con la conseguenza che il genitore, il quale nel frattempo abbia
assunto l’onere esclusivo del mantenimento del minore anche per la porzione di pertinenza dell’altro
genitore, ha diritto di regresso per la corrispondente quota […]” 3 .
Aggiungono i Giudici Ermellini che, nel momento in cui non dovesse essere fornita la prova del preciso
ammontare degli esborsi, “[…] la liquidazione dovrà essere equitativa […]” 4 ; ergo, il quantum debeatur da
parte del condebitore inadempiente “[…] trova limite negli esborsi presumibilmente sostenuti in concreto dal
genitore che ha per intero sostenuto la spesa […]” 5 . Per questo motivo il Tribunale di Roma 6 , in un caso di
mancata assistenza genitoriale, giunse col condannare il genitore inadempiente sulla base degli indici ISTAT
annuali riguardanti le spese mensili delle famiglie composte dallo stesso numero di membri del nucleo
familiare coinvolto per tutto il periodo di tempo durante il quale perdurò tale mancanza. - Il secondo aspetto giuridico che consegue all’inadempimento di uno dei genitori degli obblighi indicati
si caratterizza, differentemente dal primo, per una spiccata vena morale oltre che assistenziale. Si tratta del c.d. “danno endofamiliare”, ovvero di un illecito civile che si configura allorquando un genitore abbia “ […]
deprivato i figli della [propria] figura genitoriale [...], che costituisce un fondamentale punto di riferimento
soprattutto nella fase della crescita, e idoneo ad integrare un fatto generatore di responsabilità aquiliana” 7 .
Danno questo che, portando con sé delle gravi mancanze affettive, non solo nei confronti dei figli, ma
anche rispetto alla figura dell’ex partner, diviene in automatico degno di trovare un’effettiva tutela
risarcitoria ex art. 2059 c.c. secondo quanto disposto sia dalla Corte Costituzionale con la sentenza del
15/12/10 n. 355, quanto dalla Corte di Cassazione con le sentenze 5652/2012 e 20137/2013.
Il fatto che sia la lesione in sé ad essere risarcita (nei confronti del partner quanto della prole), permette
anche in questo caso di giungere ad una liquidazione per via equitativa ex art. 1226 c.c. 8 , che, ad ogni modo –
come dimostra un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale 9 –, potrebbe trovare delle “linee guida”
nelle tabelle giurisprudenziali adottate dall’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano per la sua
liquidazione.
1 Cfr. Cass., Sez I Civ., sent. n. 9059/17.
2 Cfr. Cass., sent. n. 3660/’84; Cass., sent. n. 27653/11.
3 Così Cass., sent.n. 22506/10.
4 Così Cass., Sez. I Civ., sent. 9059/17.
5 Cfr. Cass., sent. n. 22506/10; Cass., sent. n. 16657/14.
6 Cfr. Trib. Roma, sent. n. 4169/2016.
Dott. Francesco Viggiani


