Risvolti civilistici della violazione degli obblighi di assistenza familiare.
2 Aprile 2019
Processo troppo lungo? Hai diritto al risarcimento!
5 Aprile 2019Quando più giudicati non contrastano con il principio “ne bis in idem” (ex art. 649 c.p.p.).
Da considerare quale esecrabile abitudine, quale conseguenza dell’interruzione di un rapporto coniugale
divenuta automatica nel terzo millennio, il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare può
considerarsi oggi più che mai una delle azioni criminose più “gettonate” nell’ambito familiare.
La norma di riferimento punisce, alternativamente, con la reclusione fino ad un anno o con la multa da
103 a 1.032 euro,
“chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta
contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla
responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge” (art. 570 co. I c.p.);
ovvero, congiuntamente, con la
reclusione e la multa di cui sopra, chi
“1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del
coniuge; 2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli
ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa”(art. 570 co. II c.p.).
Fattispecie incriminatrice che, dunque, nasce con l’intento di garantire ai componenti familiari (coniuge, ascendenti,
figli) gli obblighi di assistenza e di mantenimento derivanti dalla posizione di coniuge e/o genitore.
Cosa potrebbe accadere nel caso in cui dovessero essere reiterate nel tempo tali violazioni?
Simile quesito nasce da una considerazione che assume un peso specifico nei casi – non eccezionali – in
cui dovesse persistere in vari segmenti storico-temporali tale inadempienza: ovvero la classificazione di tale
fattispecie all’interno del genus “reati permanenti”. Reati caratterizzati cioè, “[…] per la permanenza
dell’effetto lesivo nei confronti del bene giuridico.” 1 .
Alla luce di tale presupposto, occorre individuare, in un primo momento, quali potrebbero essere i casi
in cui verrebbe meno la permanenza della condotta delittuosa, dando vita ad un “frazionamento” in diversi
segmenti temporali del reato permanente, per individuare di seguito le ripercussioni che potrebbero
svilupparsi dal punto di vista processuale.
In primo luogo, si potrebbe far riferimento al caso in cui a seguito di una condanna passata in
giudicato il soggetto agente persista nell’illecito. La logica vuole che, in casi come questo, non essendo
possibile una sentenza di condanna pro futuro, si possa instaurare un ulteriore giudizio in capo allo stesso reo
pregiudicato. Questo perché, con riguardo al reato permanente, il divieto di un secondo giudizio
riguarderebbe soltanto la condotta posta in essere nel periodo indicato nell’imputazione ed accertata con la
sentenza irrevocabile, e non anche la prosecuzione o la ripresa della stessa condotta in epoca successiva, la
quale integra un “fatto storico” diverso, non coperto dal giudicato, per il quale non vi è alcun impedimento a
procedere 2 . “[…] Ciò in quanto l’identità del fatto, rilevante ai fini dell’operatività del principio del ne bis in
idem, sussiste – secondo un radicato principio giurisprudenziale – solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona […]” 3 .
Per altro verso, potrebbe accadere che la Pubblica Accusa venga a conoscenza in maniera frazionata
della commissione della fattispecie incriminatrice: ricevendo cioè diverse denunce-querele riguardanti un
determinato periodo di tempo. In questi casi, pur considerando che, secondo i postulati della teoria unitaria, i
reati c.d. “permanenti” non potrebbero essere scomposti, in linea di principio, in una pluralità di reati
omogenei 4 , comunque si potrebbe prospettare l’instaurazione di tanti procedimenti penali quante sono state le
notizie di reato “qualificate” a seconda della formulazione del capo di imputazione da parte del magistrato
procedente.
Ed invero, la Corte Costituzionale sul punto ha distinto due tipologie di contestazione: quella c.d.
“aperta” e quella “chiusa”, volendo indicare, con la prima, i casi in cui “[…] nel capo di imputazione il
pubblico ministero indichi esclusivamente la data iniziale della permanenza, o la data dell’accertamento, e
non anche quella finale […]”; mentre con la seconda intendendo quel “[…] capo d’imputazione [che]
individui con precisione la durata della permanenza, specificando, in particolare, la data finale dell’attività
criminosa contestata […]”. Gli stessi Giudici di legittimità hanno altresì precisato in seno alla stessa
pronuncia che, di guisa, “[…] in simile evenienza, […] il giudice è chiamato a pronunciarsi esclusivamente
sul periodo contestato, senza poter conoscere della eventuale protrazione della condotta criminosa oltre la
data indicata nel capo di imputazione […]” 5 .
Per l’effetto dunque, ben potrebbero instaurarsi diversi procedimenti penali con conseguenti pronunce
riguardanti lo stesso soggetto e la stessa fattispecie di reato, dato che lo sbarramento derivante dal principio
“ne bis in idem” ex art. 649 c.p.p. coprirebbe solo la condotta posta in essere nel periodo specificato
all’interno del capo di imputazione “chiuso” e non quelle successive.
Pertanto, alcuna applicazione potrebbe trovare l’art. 669 c.p.p. – secondo il quale nel caso in cui più
sentenze divenute irrevocabili siano state pronunciate contro la stessa persona per il medesimo reato, il
giudice dovrebbe ordinare l’esecuzione della sentenza con cui si pronunciò la condanna meno grave,
revocando le altre –, in quanto le diverse sentenze riguarderebbero fatti circostanziati ben distinti tra loro dal
punto di vista temporale e, di conseguenza, alquanto illogica risulterebbe l’attuazione premiale insita
nell’articolo per ultimo citato.
Quanto sostenuto qui lascerebbe però aperte altre opportunità che, se attivate in determinati momenti
processuali, eviterebbero che il reo subisca svariati procedimenti penali per lo stesso fatto di reato nella
sostanza.
La prima circostanza da considerare potrebbe consistere nella c.d. “contestazione suppletiva” ex art. 516
c.p.p. posta in essere da parte del Pubblico Ministero procedente, per mezzo della quale la stessa Pubblica
Accusa integrerebbe l’imputazione, unendo dal punto di vista temporale le condotte inizialmente frazionate.
Altra possibilità è sancita dal combinato disposto degli artt. 17 c.p.p. e 2 disp. att. cp.p.: ovvero
dell’istanza di riunione di processi che, nel caso de quo, troverebbero la propria ragione giustificatrice
nell’ipotesi di connessione “monosoggettiva” (o “forte”) ex art. 12 lett. b) c.p.p.; in altre parole “se la persona
è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni
esecutive di un medesimo disegno criminoso”.
In ultima analisi, la Corte Costituzionale – con la sentenza n. 53/18 – ha sancito a chiare lettere la
possibilità, in casi analoghi a quello in oggetto, di applicare la disciplina cristallizzata dall’art. 671 co. I ,
prima parte c.p.p., secondo cui “nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in
procedimenti distinti contro la stessa persona, il condannato o il pubblico ministero posso chiedere al
giudice dell’esecuzione l’applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, sempre
che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione”. A parere del Supremo Organo, tale norma
troverebbe attuazione, oltre che nel caso di reato continuato o concorso formale di reati, altresì al cospetto
di un unico reato permanente, giudicato “per tranche” in sede cognitiva come nella fattispecie in
discorso. Il fenomeno di divisione temporale di un reato permanente, spiega la Corte, nasce dal confronto
con la cosiddetta “[…] interruzione giudiziale della permanenza: ossia con l’indirizzo giurisprudenziale,
ampiamente consolidato, secondo il quale la permanenza può cessare, oltre che per cause “naturalistiche”
– l’esaurirsi della condotta tipica – anche per cause giudiziarie, connesse alle modalità di accertamento
dell’illecito, che frantumano l’unità del reato permanente, facendo sì che la protrazione successiva della
condotta integri un reato distinto e autonomo, pur se omologo”. Ma è necessario sottolineare che i casi 6 in
cui la Corte di Cassazione ha prospettato la protrazione della permanenza fino alla sentenza passata in
giudicato riguarderebbero le sole contestazioni c.d. “aperte”; mentre per quelle c.d. “chiuse” la Corte di
legittimità 7 è chiara nel ritenere che sia “[…] la data finale indicata nel capo di imputazione a segnare – una
volta che sul fatto sia intervenuto l’accertamento processuale definitivo – il momento nel quale si determina
la frantumazione della condotta criminosa, che imprime alla condotta successiva i connotati di un distinto
reato” 8 .
Alla luce di quanto sin qui esposto, si potrebbe pertanto concludere che per gli operatori giuridici il caso
preso in considerazione avvalora ancor di più la necessità di riservare una centrale attenzione al contenuto
dell’imputazione, ed in particolar modo, con riferimento ai reati permanenti, alla delimitazione temporale dei
delicta in essi contestati.
1 V., tra gli altri, F. COPPI, voce Reato permanente, in Dig. Disc. Pen., Torino, 1996, pp. 318 ss.; R. RAMPIONI, Contributo alla teoria
del reato permanente , Padova, 1998; G.A. DE FRANCESCO, Profili strutturali e processuali del reato permanente, in Riv. it. Dir. e proc.
pen., 1977, pp. 558 ss., in S. CANESTRARI, L. CORNACCHIA, G. DE SIMONE, Manuale di diritto penale. Parte generale, Mulino, Bologna,
2007, p. 256.
2 Cfr., tra le altre, Cass., Sez. Pen. VI, sent. n. 20315/15; Cass. , Sez. Pen. III sent. n. 19354/15; Cass., Sez. Pen. II, sent. n.
33838/11.3 Così Cort. Cost., sent. 8 marzo 2018, n. 53.
4 Cfr. Cass., Sez. VI Pen., sent. n. 45462/15.
5 V. nota 3.
6 Cfr., tra le altre, Cass., Sez. III Pen., sent. n. 43173/17; Cass., Sez. II Pen., sent. n. 23343/16; Cass., Sez. VI Pen., sent. n. 13085/14).
7 Cfr., tra le altre, Cass., Sez. I Pen., sent. n. 31479/13; Cass., Sez. II Pen., sent. n. 20798/16.
8 V. nota 3.
Dott. Francesco Viggiani



